Il Comune di Bomporto redige e aggiorna il “Registro Comunale del Volontario” allo scopo diattivare forme di collaborazione con i singoli cittadini interessati a svolgere attività di pubblico interesse, integrative dei servizi comunali e senza fini di lucro, anche indiretto.
Il Registro comunale è dunque costituito da singoli volontari, che operano in modo spontaneo egratuito con caratteristica di complementarietà e non sostitutive dei servizi di competenza delComune nei seguenti ambiti:

a) attività solidaristiche e sociali, socio-sanitarie ed assistenziali;
b) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale edi realizzazione di eventi;attività sportive e tempo libero;
c) attività di cura e rigenerazione dell’ambiente, degli spazi e dei beni pubblici.

Il Registro è dunque suddiviso nelle sezioni tematiche relative alle tre macroaree indicate dai punti a); b) e c). L’iscrizione ad una sezione tematica del Registro è puramente indicativa dell’attività svolta in maniera predominante e non osta allo svolgimento da parte del volontario di attivitàrientranti in altri settori.

Per richiedere l’iscrizione al Registro, i cittadini devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) residenza, domicilio o attività lavorativa nel Comune di Bomporto;
c) ulteriori requisiti richiesti dalla Legge per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione (autocertificazione antimafia e assenza di condanne penali).

Per essere iscritti al Registro del Volontario, soddisfatti i requisiti minimi sopra citati, è sufficiente compilare la relativa domanda, presente nella sezione ““MODULISTICA” del presente sito e recapitarla al Comune di Bomporto tramite raccomandata, PEC o consegnandola direttamente al Protocollo.
La domanda dovrà essere corredata della fotocopia del documento d’identità e dalle  autocertificazioni relative all’antimafia e all’assenza di condanne penali, anch’esse disponibili presso la sezione “MODULISTICA”.

L’iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti e si considera perfezionata nel giro di 30 giorni. In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente ricerverà una comunicazione indicante i motivi ostativi all’accettazione entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.